Come posso venire a conoscenza dei progetti di servizio civile universale e scegliere quello più adatto a me?Puoi contattare direttamente l’Ente o consultarne il sito: gli enti titolari dei progetti pubblicano sulla home page dei propri siti internet, oltre all’elenco dei progetti di propria competenza, anche una scheda sintetica per ciascun progetto (consultabile anche attraverso la piattaforma DOL, nella sezione “Scegli il tuo progetto”) che riporta le informazioni essenziali per orientare il giovane alla scelta. Sarà facoltà dell’ente pubblicare, in aggiunta alla scheda sopra richiamata, anche l’intero elaborato progettuale, avendo altresì l’onere di rispondere a proprio carico ad eventuali ulteriori richieste di approfondimento da parte dei giovani.
Qual è la durata dei progetti?I progetti hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi.
Si può svolgere il servizio civile all’estero?Sì, può essere svolto anche all'estero, presso le sedi ubicate in paesi esteri degli Enti iscritti all'Albo.
DOMANDE DI PARTECIPAZIONEChi non può presentare la domanda?Non possono presentare domanda i giovani che:
• appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
• abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
• intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.
Chi può presentare la domanda?Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
2. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
3. non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
Possono inoltre presentare domanda di partecipazione i giovani neet e i giovani disoccupati per i progetti afferenti al programma PON IOG "Garanzia Giovani".
Fino a che data devono essere posseduti i requisiti per la partecipazione al servizio civile universale?I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e mantenuti sino al termine del servizio, ad eccezione dei limiti di età.
Quante domande di partecipazione si possono presentare?È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile da scegliere tra i progetti inseriti nel bando, pena l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.
Un candidato in attesa di conoscere la graduatoria definitiva, relativa al progetto per il quale ha presentato domanda, può nel frattempo, presentare domanda per un progetto inserito in un bando successivo?Si, ma se è selezionato per 2 progetti inseriti in bandi diversi, non potrà optare per l'altro progetto se ha già assunto servizio.
I cittadini extra UE con permesso di soggiorno di soli 6 mesi possono comunque presentare domanda di partecipazione al SCU?Sì, la condizione di regolarmente soggiornante deve essere posseduta dal candidato al momento della presentazione della domanda. Il requisito deve ovviamente essere mantenuto per tutta la durata del servizio civile e il mancato rinnovo del permesso comporterebbe l'esclusione all'avvio o durante il servizio.
Sono altresì ammissibili le domande di coloro che avendo presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno sono in attesa di conoscerne l'esito e sono in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza.
È possibile presentare una domanda per un progetto in Italia e una per un progetto all’estero?No. È possibile presentare una sola domanda per un solo progetto.
Chi ha già svolto un servizio civile regionale, ossia un servizio istituito con una legge regionale, può presentare domanda al bando di selezione dei volontari di servizio civile universale?Sì. I due servizi sono istituti diversi e pertanto non sono incompatibili.
Il Servizio civile universale è compatibile con altra attività?Sì, se le altre attività sono compatibili con il corretto espletamento del Servizio civile.
Ai sensi dell'art.16 comma 5 del decreto legislativo n. 40 gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste da progetto e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale.
È possibile presentare una domanda per un progetto in Italia e una per un progetto all’estero?No. È possibile presentare una sola domanda per un solo progetto.
Chi ha già svolto un servizio civile regionale, ossia un servizio istituito con una legge regionale, può presentare domanda al bando di selezione dei volontari di servizio civile universale?Sì. I due servizi sono istituti diversi e pertanto non sono incompatibili.
Il Servizio civile universale è compatibile con altra attività?Sì, se le altre attività sono compatibili con il corretto espletamento del Servizio civile. Ai sensi dell'art.16 comma 5 del decreto legislativo n. 40 gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste da progetto e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale.
Posso annullare la domanda di partecipazione presentata?Sì. Puoi annullare la domanda già presentata fino al giorno precedente alla scadenza del bando.
Ho già prestato servizio in passato in un progetto finanziato dal PON IOG “Garanzia Giovani” posso presentare domanda di partecipazione a questi progetti?No, non è possibile candidarsi nuovamente ai progetti del PON IOG "Garanzia Giovani" ma puoi presentare domanda per un altro progetto di servizio civile universale.
Ho già prestato servizio in passato in un progetto di Servizio civile, posso presentare domanda di partecipazione a questi progetti?No, non è possibile candidarsi nuovamente ai progetti ordinari di servizio civile universale, ma puoi presentare domanda per un progetto finanziato dal PON IOG “Garanzia Giovani”.
Il volontario che alla data di pubblicazione del bando sta svolgendo il servizio civile universale può candidarsi per garanzia giovani?Gli operatori volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti di servizio civile universale possono presentare domanda per un progetto del PON IOG "Garanzia Giovani" ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane - l’esperienza precedente.
SELEZIONI E GRADUATORIECosa succede successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione?Tutti i candidati dovranno sostenere una selezione che sarà effettuata direttamente dall'Ente titolare del progetto. A tal fine l’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
Cosa succede se un candidato non si presenta alla selezione?I candidati che non si presentano al colloquio nel giorno e nella sede stabiliti sono esclusi.
Chi effettua la selezione?La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione della domanda di partecipazione da ciascun candidato. Le Commissioni sottopongono inoltre i candidati ad un colloquio.
Come viene effettuata la selezione?L’ente valuta, preliminarmente, gli eventuali titoli e le eventuali esperienze curriculari di ciascun candidato, attribuisce i relativi punteggi trascrivendoli in apposita scheda riepilogativa e li porta a conoscenza dei candidati. Successivamente sottopone a colloquio i candidati e compila per ognuno, a seguito del colloquio, una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti.
L’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.
I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato sono dichiarati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni.
I criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli e alle esperienze curriculari devono far riferimento a quanto previsto dal sistema di selezione accreditato dall’ente, mentre le modalità di conduzione del colloquio, se non già previste dal suddetto sistema, devono essere predeterminate dalle Commissioni.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.
Come vengono redatte le graduatorie?L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda.
Considerato che per l’ammissione a svolgere il servizio civile universale è previsto il limite di ventotto anni di età, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quelli che non si sono presentati al colloquio. Alla graduatoria deve essere assicurata, da parte dell’ente, adeguata pubblicità sul proprio sito internet; in aggiunta l’ente può utilizzare ogni altra idonea modalità. Contestualmente alla graduatoria l’ente pubblica sul proprio sito internet la data presunta di avvio in servizio degli operatori volontari, che dovrà essere confermata dal Dipartimento in funzione della corretta esecuzione da parte dell’ente di tutte le operazioni necessarie.
Se divento una operatrice volontaria o un operatore volontario cosa devo fare?Devi firmare un contratto di servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento per le politiche giovanili il servizio civile universale.
PRESENTAZIONE IN SERVIZIO DEI VOLONTARIQuale documentazione viene consegnata al volontario quando si presenta in servizio?All'atto della presentazione in servizio il responsabile del SC, o il responsabile locale dell'ente accreditato, o il rappresentante legale dell'ente provvede a consegnare al volontario:
• le condizioni generali dell’assicurazione per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento del servizio civile, stipulata dal Dipartimento in suo favore;
• copia del progetto ove sarà impegnato;
• copia del piano di sicurezza in caso di impiego in progetti all’estero;
• i moduli relativi al domicilio fiscale, al conto corrente bancario o postale, o altro prodotto bancario munito di codice IBAN su cui il Dipartimento accredita le somme relative all’assegno per il servizio civile;
• il documento contenente l’indicazione dell’orario di servizio e dei nominativi delle persone di riferimento con i rispettivi incarichi e le connesse responsabilità.
Adempimenti dell’operatore volontario per l’avvio al servizioCiascun candidato idoneo selezionato accedendo all’area riservata del sito del Dipartimento attraverso SPID o con le credenziali ricevute per entrare nella piattaforma DOL, scarica, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche e assicurative e gli obblighi di servizio.
Come avviene l`avvio al servizio dei volontari?Il volontario, risultato idoneo selezionato, riceve dall'ente le credenziali (codice utenza e password) con le quali dovrà collegarsi al sito del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it - area riservata volontari - per scaricare il contratto di servizio civile, da firmare con il Dipartimento, e per fruire dei servizi personalizzati indicati. Nel contratto sono indicati il giorno, l'ora e il luogo dove dovranno presentarsi il primo giorno di servizio e la sede di attuazione del progetto.
Copia del contratto - debitamente firmata dall'interessato per accettazione e controfirmata dal personale dell'Ente attestante la data dell`effettiva presentazione in servizio e copia dell'allegato contente i doveri firmata per accettazione dal volontario, devono essere trasmessi a cura dell'Ente, in formato pdf alla casella di posta elettronica certificata:
giovanieserviziocivile@pec.governo.it ;Come avviene la presentazione in servizio?Il volontario è tenuto a presentarsi presso l'ente di assegnazione, nel giorno e nella sede stabiliti dal contratto di servizio civile che definisce il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.
Cosa succede se un volontario non si presenta in servizio?In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per l'assunzione in servizio, a fornire all'Ente le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi.
La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.
La mancata presentazione per malattia, debitamente certificata, non è considerata rinuncia; in questo caso il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione del Dipartimento, ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria con l’avvertenza che i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo
di quelli previsti per i mesi di servizio indicati nel progetto e riportati sul contratto. Superati i giorni di malattia stabiliti in base ai mesi di durata del progetto e riportati sul contratto, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio civile, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.
ORARIO E SEDE DI SERVIZIOQual è l'orario di servizio?I progetti prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi
L’orario di servizio viene stabilito dall’Ente in relazione alla natura del progetto ed è indicato nel progetto stesso.
Sarà cura dell'ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell'arco temporale di riferimento, atteso che per i volontari non è prevista l'applicazione della disciplina dello straordinario, né del recupero di ore aggiuntive superiori a quelle giornaliere previste.
Qual è la sede di servizio?La sede di servizio è quella scelta dal volontario all’atto della presentazione della domanda, ed è indicata nel contratto sottoscritto nel momento della presa in servizio.
L’operatore volontario è impiegato per tutta la durata del progetto presso la sede di attuazione a cui è stato assegnato dal Dipartimento, secondo le modalità indicate nel progetto stesso. Non sono consentiti trasferimenti dell’operatore volontario presso altre sedi, anche se siano sedi di attuazione dello stesso progetto.
È possibile il trasferimento del volontario da una sede di servizio ad un'altra sede?No. L’Ente non può trasferire il volontario da una sede di servizio ad un’altra, anche se la sede è nella stessa città.
Qual è la durata del servizio civile?I progetti ordinari di servizio civile si svolgono nell’arco temporale di 12 mesi e prevedono un orario di attività non inferiore alle 30 ore settimanali, ovvero un monte ore annuo di 1.400 ore; i volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno 12 ore settimanali, da articolare su cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto. I volontari hanno diritto a 20 giorni di permesso.
I progetti sperimentali hanno una durata che può variare dagli 8 agli 12 mesi con un orario di attività (rigido) di 25 ore settimanali ovvero un monte ore variabile da 765 ore (8 mesi) a 1145 ore (12 mesi) in base ai mesi di durata del progetto. I giorni di permesso variano dai 13 ai 20 giorni secondo la durata del progetto.
Nel computo del monte ore previsto dai progetti rientra il periodo di formazione: al termine dei mesi di validità del progetto, i volontari dovranno avere effettivamente svolto le ore di servizio previste ed aver usufruito dei giorni di permesso.
Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di durata dello stesso. L'ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di ore settimanali ovvero l'orario di servizio riferito al monte ore annuo dallo stesso previsto.
PERMESSIQuali sono i permessi concessi al volontario?L’operatore volontario, durante il periodo di servizio, usufruisce del numero di giorni di permesso ordinario retribuiti indicato dal contratto sottoscritto, che varia in funzione della durata del progetto.
Il permesso consente all’operatore volontario di assentarsi dal servizio per esigenze personali (ad esempio, necessità familiari, matrimonio); esso si conteggia in giornate e non è frazionabile in permessi orari.
Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.
Per l’operatore volontario impiegato in progetti di servizio civile in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi; diversamente per l’operatore volontario impiegato in servizio civile all’estero, in aggiunta ai giorni di permesso previsti dal contratto, sono concessi altri due o quattro giorni di permesso per viaggio, a seconda che si tratti di paesi europei o extraeuropei.
È possibile usufruire di permessi straordinari?Sì, sono, previsti permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato e quindi retribuiti, che non vanno decurtati dai giorni di permesso spettanti nell’arco dei mesi di servizio.
In particolare è riconosciuto all’operatore volontario:
• 1 giorno per la donazione di sangue, con una frequenza non inferiore a tre mesi per i ragazzi e a sei mesi per le ragazze;
• un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo o organi;
• 1 giorno nell’ipotesi di convocazione a comparire innanzi all’autorità giudiziaria;
• un massimo di 3 giorni per ogni evento luttuoso relativo alla morte del coniuge e/o parenti entro il secondo grado e di affini entro il primo grado;
• fino a 3 giorni al mese, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, della legge 104/92, in caso sia portatore di handicap;
• un numero di giorni della durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività addestrative e formative per i volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui al Capo V - sezione II - del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile", e comunque fino ad un massimo di 30 giorni anche non continuativi;
• 20 giorni in caso di richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco;
• un numero di giorni corrispondenti alla durata del corso addestramento per vigili del fuoco volontari;
• 1 giorno per ogni esame universitario sostenuto previa presentazione di documentazione rilasciata dall’Istituto universitario attestante l’effettivo espletamento della prova;
• un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
• un numero di giorni per esercitare il diritto di voto pari a:
- 1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio civile;
- 2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio;
- 2 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in Europa;
- 3 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in paesi extraeuropei.
RINUNCE, SUBENTRI, INTERRUZIONI DEL SERVIZIO, IRREGOLARITÀ, SOSPENSIONE DEL PROGETTOCosa deve fare un volontario nel caso ritenga che, presso l'Ente in cui presta servizio, l'impiego dei volontari non sia aderente al progetto approvato?Nel caso il volontario ritenga che l’Ente abbia commesso gravi irregolarità nella gestione deve sottoporre il problema ai responsabili dell’Ente; nel caso in cui il chiarimento non produca effetti positivi sanando le irregolarità, il volontario può inoltrare una segnalazione scritta al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale nella quale siano riportati i dati identificativi dell’Ente e del volontario e una dettagliata descrizione dei fatti.
È consentita la sostituzione di volontari?Sì, l’ente può chiedere al Dipartimento la sostituzione degli operatori volontari che hanno interrotto il servizio, al fine di coprire la vacanza dei posti.
L’ente comunica al Dipartimento ogni interruzione del servizio civile da parte degli operatori volontari idonei selezionati (ad esempio esclusioni, dimissioni, ecc..), comprese quelle che non comportino un subentro da parte di un altro operatore volontario. La comunicazione al Dipartimento è effettuata, a mezzo PEC, tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di cinque giorni decorrenti dal verificarsi dell’evento interruttivo, in considerazione dei diretti riflessi sul trattamento economico. Detta richiesta è effettuata entro il tempo utile affinché i giovani subentranti svolgano almeno sei mesi di servizio e contiene l’indicazione del nominativo del primo operatore volontario idoneo non selezionato che segue nella graduatoria, previa acquisizione per iscritto della sua disponibilità o indisponibilità. Nel caso in cui il progetto approvato si realizzi in una pluralità di sedi, le sostituzioni dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite a ciascuna sede.
Cosa si intende per rinuncia?La rinuncia ricorre nel caso in cui il giovane dichiari di non voler assumere servizio o non assume servizio nel giorno e nella sede indicati nel provvedimento di avvio al servizio. La rinuncia dà diritto a presentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.
Cosa succede in caso di rinuncia del volontario?Il volontario che rinuncia ad assumere servizio determina lo scorrimento della graduatoria degli "idonei non selezionati". L'Ente segnala al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale la rinuncia e inoltra la richiesta di sostituzione nella quale - previa acquisizione della disponibilità del giovane - indica il nominativo del primo "idoneo non selezionato" che segue nella graduatoria.
Cosa succede in caso di interruzione del servizio?L’interruzione del servizio da parte del volontario determina per lo stesso l’impossibilità di partecipare a bandi futuri, il mancato rilascio dell’attestato di servizio e la perdita di eventuali benefici previsti dal progetto, a meno che l’interruzione non sia dovuta a procedimento sanzionatorio a carico dell’ente su segnalazione di un volontario.
Cosa succede in caso di revoca del progetto?Nel caso di revoca del progetto a seguito di provvedimento sanzionatorio a carico dell’ente, in considerazione delle legittime aspettative degli operatori volontari in ordine al completamento del servizio civile, ove possibile, il Dipartimento ricolloca gli stessi, per il periodo residuo, presso altri enti nella stessa Provincia a partire dal territorio comunale o zone limitrofe, nell’ambito di progetti analoghi a quello oggetto della sanzione, inseriti in uno dei bandi pubblicati contestualmente a quest’ultimo, avviati nello stesso arco temporale e che presentano posti disponibili.
Qualora non sia possibile disporre la prosecuzione del servizio dell’operatore volontario, esso può presentare nuova domanda di servizio civile in relazione ad un successivo bando di selezione, purché abbia svolto un periodo di servizio civile non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile stabiliti dal relativo bando di selezione.
In caso di revoca del progetto disposta dal Dipartimento o dalle Regioni o dalle Province Autonome a seguito di attività ispettiva posta in essere su denuncia dei volontari, questi ultimi potranno ripresentare domanda nei prossimi bandi qualora in possesso dei requisiti ivi richiesti.
TRATTAMENTO ECONOMICOIl Servizio civile universale è un rapporto di lavoro?No. L’attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
Quali spese di trasporto sono rimborsabili?Qualora l’operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico), previa presentazione del relativo titolo di viaggio al responsabile della sede medesima. Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per il raggiungimento del luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità.
Per i volontari impegnati in progetti di servizio civile all’estero è previsto il rimborso delle spese del solo viaggio di andata e ritorno e di un unico rientro (a/r), programmato con l’ente, durante il periodo di svolgimento del servizio civile, dall’Italia al paese estero di realizzazione del progetto, effettuato in aereo (classe economica), in treno (seconda classe) o con automezzi di linea e sono anticipate dall’Ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento.
Al volontario spettano il vitto e l’alloggio?Al volontario che presta servizio civile in Italia spettano vitto e alloggio solo se esplicitamente previsto dal progetto e le spese sono a carico dell'Ente.
Al volontario che presta Servizio Civile all’Estero spettano vitto e alloggio ed i costi sono a carico dell’Ente. E’ previsto un contributo giornaliero per il vitto e l’alloggio, corrisposto all’Ente dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale durante il periodo di effettiva permanenza dei volontari all’estero, differenziato per area geografica di attuazione del progetto.
Come viene corrisposto il compenso ai volontari?Il compenso è corrisposto dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, mediante accreditamento diretto delle somme dovute, su conto corrente o su conto deposito, bancario o postale, intestato o cointestato al volontario. E' consentito l'utilizzo di Carte prepagate munite di codice IBAN. L'accreditamento delle somme avviene di norma entro il mese successivo a quello di riferimento.
Quale trattamento economico spetta ai volontari in Italia?Ai volontari spetta un compenso di euro 14,81 netti giornalieri, per un totale euro 444,30 netti mensili.
Quale è il trattamento economico previsto per i volontari impegnati in progetti di servizio civile all'estero?Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero, in aggiunta all’assegno mensile di 444,30 euro spettanti ai volontari in servizio civile in Italia, è prevista una indennità giornaliera, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all’estero, differenziata in base al criterio del “costo paese” in cui i volontari sono impegnati.
In caso di Servizio civile all’estero il volontario deve comunicare ad altre Istituzioni la permanenza in un paese estero?Sì: i volontari, entro i 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione, sono obbligati, per motivi di sicurezza, all’iscrizione al sito www.dovesiamonelmondo.it del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
TRATTAMENTO GIURIDICOQuali sono le disposizioni in caso di malattia o infortunio del volontario?L’assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.
Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne dà tempestiva comunicazione alla sede dell’Ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall’Ente nella cartella personale del volontario.
L’operatore volontario, durante il periodo di servizio civile, può usufruire di un numero di giorni di malattia, indicato nel contratto che varia in funzione della durata del progetto.
I giorni di malattia previsti sono retribuiti per l’intero importo.
Tuttavia l’operatore volontario può usufruire di ulteriori 15 giorni di malattia, che non sono retribuiti, per i quali il compenso spettante al volontario è decurtato in proporzione al numero di giorni di assenza.
In caso di superamento dei 15 giorni di malattia non retribuiti, il Dipartimento dispone l’esclusione dal servizio dell’operatore volontario, il quale può presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei successivi bandi di selezione, purché abbia svolto il servizio per un periodo non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile previsti dai medesimi bandi.
Come deve comportarsi il volontario in caso di infortunio?Il volontario, in caso infortunio, deve informare tempestivamente la sede dell’ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale.
Non è prevista la trasmissione online dei certificati medici all’INPS, in quanto l’operatore volontario non riveste la qualifica di dipendente. Parimenti non sussiste l’obbligo di denuncia all’INAIL, atteso che gli infortuni verificatisi durante il servizio sono coperti da una polizza assicurativa privata a carico del Dipartimento.
Il volontario che ha subito un infortunio avvenuto durante l'orario di servizio e per effetto delle attività svolte in servizio, ha diritto a giorni di assenza che non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell’arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario per il periodo di svolgimento del Servizio civile spetta l'intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.
Cosa succede se la volontaria in gravidanza non ha completato i 6 mesi di servizio?
La volontaria in stato di gravidanza che non ha completato i 6 mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, può presentare una nuova candidatura a posizioni di servizio civile universale, nei bandi futuri, purché in possesso dei prescritti requisiti.
FORMAZIONEChi si occupa della formazione dei volontari di servizio civile?Gli Enti presso i quali si svolge il servizio civile.
In che cosa consiste la formazione dei volontari di servizio civile?I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio civile hanno diritto ad avere una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è indirizzata alla conoscenza dei principi che sono alla base del servizio civile. La formazione specifica è inerente alla peculiarità del progetto.
Le metodologie di realizzazione della formazione sono contenute nel progetto approvato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale o dalla Regione/Provincia Autonoma.
La durata complessiva della formazione generale e specifica non può essere inferiore a 80 ore.
Quante ore dura la formazione generale di servizio civile?Le ore di formazione generale di Servizio Civile Universale non devono essere inferiori a 30 e, comunque, nella misura dichiarata nel progetto approvato Dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale o dai competenti Uffici delle Regioni e Province Autonome.
Quante ore dura la formazione specifica?Le ore di formazione specifica non devono essere inferiori a 50.
La formazione generale e la formazione specifica si effettuano durante le ore di servizio o sono al di fuori?
La formazione, sia generale che specifica di servizio civile, deve essere svolta durante l'orario di servizio ed è obbligo dell'Ente effettuarla con tale modalità.
La formazione generale e specifica sono obbligatorie?Sì, sia per l'Ente che la deve effettuare, sia per i volontari che la devono frequentare.
Le spese per la formazione sono a carico dei volontari?No. I volontari sono esenti da qualsiasi spesa sia per quanto riguarda la formazione generale che per la specifica. Tutte le spese sono sostenute dall'Ente, anche sulla base del contributo ricevuto.
Qual è il contributo che il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale versa all'Ente per la formazione dei volontari di Servizio civile?È previsto un contributo per la sola formazione generale che è pari, per ciascun volontario, a:
• euro 90,00 per la formazione dei giovani che operano in Italia;
• euro 180,00 per la formazione dei giovani che operano all'estero.
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVOQual è il trattamento previdenziale riservato a chi svolge il Servizio civile universale?I periodi di Servizio civile universale prestati dai volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, su domanda del volontario e su contribuzione individuale, da versare in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione. (Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Art.4 comma 2)
Qual è il trattamento assicurativo riservato a chi svolge il Servizio civile universale?Ai volontari è garantita da parte del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, la copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento del Servizio civile.
Il contratto ha per oggetto:
• assicurazione dei rischi per infortuni, e responsabilità civile verso terzi (di cui possono usufruire i volontari che operano in Italia e all'estero)
• prestazioni di assistenza e rimborso spese mediche (di cui possono usufruire solo i volontari che operano all'estero).
GUIDA DI AUTOMEZZIUn volontario può guidare automezzi durante il servizio?Qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l’attuazione degli interventi in esso programmati, al volontario munito di patente - almeno di categoria B – è consentito di porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell’ente di assegnazione, nonché di sua proprietà o di terzi, previa autorizzazione dell’ente.
I rischi derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dal Dipartimento e consegnata all’operatore volontario all’atto della presentazione in servizio.
L'ente, in caso di automezzo messo a disposizione dall’operatore volontario, è tenuto a stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall’assicurazione stipulata dal Dipartimento (ad esempio una polizza Kasko). Inoltre l’ente, qualora lo ritenga necessario, può stipulare una polizza aggiuntiva rispetto a quella stipulata dal Dipartimento che preveda di innalzare i massimali previsti.
DOVERI DEL VOLONTARIO E SISTEMA SANZIONATORIOQuali sono i doveri del volontario?Il volontario nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.
In particolare il volontario ha il dovere di:
a) presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale;
b) comunicare all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile;
c) comunicare tempestivamente all'Ente, in caso di malattia, l'assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;
d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall'operatore locale del progetto (OLP);
e) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;
f) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
g) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione dell'OLP;
h) rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo, nei rapporti interpersonali e con l'utenza, una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'Ente;
j) non superare i giorni di permesso e di malattia consentiti durante il periodo di servizio.
Il volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile.
Il dettaglio degli adempimenti, dalla presentazione in servizio del giovane selezionato fino al termine del servizio stesso, è contenuto nelle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del 14 gennaio 2019”, documento consultabile sul sito del Dipartimento.
Quali sono le sanzioni che ricadono sul volontario che non osserva i doveri nello svolgimento del servizio civile?La violazione dei doveri cui il volontario si obbliga attraverso la sottoscrizione, per accettazione, del documento allegato al provvedimento di avvio al servizio comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:
a) rimprovero scritto;
b) decurtazione della paga, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
c) esclusione dal servizio.
Alle sanzioni disciplinari possono essere aggiunte eventuali responsabilità civili, penali ed amministrative previste dalla normativa vigente.
ATTESTATO DI FINE SERVIZIO E CERTIFICAZIONICome si può ottenere l'attestato di fine servizio?È stata predisposta una procedura informatica mediante la quale gli operatori volontari possono produrre autonomamente l’attestato di svolgimento del servizio civile universale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 40/2017, collegandosi al sito internet
https://www.politichegiovanili.gov.it/area-riservata → area riservata ai volontari, e inserendo la propria utenza e password. L'attestato potrà però essere stampato tre mesi dopo il termine del servizio e, comunque, non oltre i ventiquattro mesi successivi. Per avere diritto al rilascio dell'attestato è necessario completare i mesi di servizio previsti dal progetto. Per i volontari subentranti la durata è ridotta al periodo che intercorre dalla data in cui saranno avviati al servizio presso l’ente fino al termine del progetto. L'attestato spetta anche a coloro che hanno svolto un periodo di servizio civile nazionale di almeno 6 mesi e lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 6 del Decreto legislativo n. 40/2017. Nell'ipotesi in cui non si riesca ad attivare la procedura per la stampa dell'attestato significa che mancano le condizioni che danno diritto al suo rilascio. Nel caso in cui, tuttavia, si ritenga di essere in possesso dei requisiti richiesti sarà possibile rivolgersi alla casella di posta
attestati@serviziocivile.it;Dovranno continuare a presentare la richiesta alla suddetta casella gli operatori volontari che:
• hanno terminato il servizio civile da oltre 24 mesi;
• sono stati ricollocati durante il servizio in un diverso ente.
Si può richiedere un certificato di servizio?Gli operatori volontari che non si trovano nella condizione di poter richiedere l'attestato di fine servizio, possono richiedere al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale una certificazione relativa al periodo di servizio prestato alla casella di posta
certificati@serviziocivile.it;ACCESSO AREA RISERVATA VOLONTARIHo smarrito il codice utente o il codice volontario, come faccio per recuperarli?Solo il volontario può richiedere l'invio del proprio codice utente o codice volontario.
È necessario inviare all'URP del Dipartimento una richiesta di "invio codice utente/codice volontario" firmata e una copia di un documento di riconoscimento, tramite una delle seguenti modalità:
• al numero di fax 06 67795129
• tramite e-mail urp@serviziocivile.it
Come si accede all'Area riservata volontari?L’operatore volontario può accedere ai servizi personalizzati utilizzando le seguenti modalità:
• Utilizzando lo SPID il Sistema Pubblico di Identità Digitale
• Utilizzando le credenziali di accesso.
Cosa può fare il volontario nell’area riservata?Accedendo all’area riservata il volontario attraverso un menù utente potrà scaricare il contratto di inizio attività (entro 30 giorni dalla data di avvio del progetto), consultare lo stato dei pagamenti, scaricare l’attestato di fine servizio e la Certificazione Unica ecc…
Tutte le informazioni e ulteriori quesiti sono disponibili sul sito del
Servizio Civile Universale;